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D.L. 04/07/2006 n. 223-Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti a) - e) omissis f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente g) g-quater) (omissis)». «Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonchè gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.». -Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996 n. 662», come modificato dalla presente legge, nonchè il testo vigente degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo: «Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. 1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonchè all'Ente poste italiane. 3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente. 4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.». «Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 . 3. (Abrogato). 4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto- legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni. 6. (Abrogato). 7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.». «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (24). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22, 24 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, recante «Istituzioni e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», nonchè il testo degli articoli 35 e 57 del medesimo decreto, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. Non sono considerate cessioni di beni a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977 n. 10 d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati e) soppressa f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti g) soppressa h) soppressa i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939 n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni. ». «Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
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